La Corte di Cassazione ha stabilito che anche i bookmaker esteri che operano sul mercato delle scommesse in Italia sono soggetti all’imposta unica sulle scommesse, prevista dal d.lgs. 504/1998. La sentenza rafforza il principio di territorialità e neutralità fiscale e conferma la coerenza con la giurisprudenza europea, estendendo la responsabilità anche ai centri di trasmissione dati (CTD) coinvolti nella raccolta.
Respinto il ricorso di un operatore estero
La Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato da un bookmaker con sede all’estero, unitamente al proprio intermediario italiano. Secondo i giudici, l’elemento determinante ai fini dell’imposta unica non è la localizzazione della sede legale, ma il luogo in cui avviene la raccolta delle scommesse. Qualora l’attività sia rivolta al mercato italiano, l’operatore rientra nel perimetro applicativo della disciplina fiscale nazionale. In questo contesto, il tema riguarda anche i cosiddetti casino non AAMS, espressione comunemente usata per indicare operatori esteri che, se orientati al pubblico italiano, non risultano automaticamente esclusi dagli obblighi fiscali e regolatori previsti dall’ordinamento nazionale.
Questo principio riflette l’impostazione consolidata secondo cui l’imposta unica colpisce il presupposto economico dell’attività di gioco svolta sul territorio dello Stato, indipendentemente dalla residenza fiscale del soggetto che organizza le scommesse.
Un contenzioso avviato nel 2015
La vicenda trae origine nel 2015, quando l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contestò il mancato versamento dell’imposta unica sia al bookmaker estero sia al centro di trasmissione dati italiano che operava per suo conto. L’Amministrazione finanziaria ritenne che entrambi i soggetti partecipassero in modo sostanziale all’organizzazione e alla gestione della raccolta delle scommesse sul territorio italiano.
Il ricorso fu respinto in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale di Verona nel 2022 e successivamente confermato in secondo grado nel 2024. Il giudizio di legittimità davanti alla Cassazione rappresentava dunque l’ultimo grado di un contenzioso durato quasi un decennio.
Nessun rinvio alla Corte di Giustizia UE
Nel giudizio di legittimità, la Cassazione ha escluso la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ritenendo che la compatibilità dell’imposta unica italiana con il diritto UE fosse già stata chiarita da precedenti europei. È stata inoltre respinta la richiesta di sollevare una questione di legittimità costituzionale.
Secondo la Corte, i motivi del ricorso erano “manifestamente infondati”, poiché l’imposta unica risponde a criteri di generalità e neutralità fiscale e non introduce trattamenti differenziati basati sulla nazionalità dell’operatore.
Responsabilità fiscale anche per i centri di trasmissione dati
Un elemento centrale della sentenza riguarda il ruolo dei centri di trasmissione dati. La Cassazione ha ribadito che tali soggetti non svolgono una funzione meramente tecnica, ma partecipano attivamente all’organizzazione della raccolta delle scommesse, interfacciandosi con i giocatori e gestendo operazioni rilevanti ai fini dell’imposta unica.
In virtù di questo ruolo, anche i CTD possono essere chiamati a rispondere degli obblighi fiscali connessi all’imposta unica. Il principio rafforza la responsabilità solidale lungo la filiera della raccolta delle scommesse in Italia.
Coerenza con la giurisprudenza europea
La pronuncia si colloca in continuità con quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nel 2020, che aveva riconosciuto la compatibilità dell’imposta unica italiana con il diritto europeo e con la libertà di prestazione dei servizi.
Secondo l’orientamento europeo, l’imposta risponde a finalità legittime, tra cui la tutela dei consumatori, la prevenzione delle frodi e la necessità di garantire un controllo effettivo su un settore sensibile come quello delle scommesse.
Un principio chiaro per il mercato delle scommesse
Con questa decisione, la Cassazione riafferma un principio di portata generale: chi organizza o raccoglie scommesse sul territorio italiano è tenuto a rispettare gli obblighi fiscali previsti dalla normativa nazionale, indipendentemente dalla sede dell’operatore o dalla struttura utilizzata per la raccolta.
La sentenza contribuisce a rafforzare il quadro di certezza normativa in un comparto caratterizzato da modelli transfrontalieri. Per gli operatori, il principio è chiaro: l’accesso al mercato italiano comporta l’assoggettamento all’imposta unica sulle scommesse prevista dal d.lgs. 504/1998.